Condizioni generali di contratto per i fornitori

Per tutti i contratti da noi intermediati, incluso il contratto di agenzia con noi, si applicano esclusivamente le “Condizioni commerciali dell’Associazione dei beni della Borsa di Amburgo e.V.” (Condizioni commerciali, Regolamento arbitrale, Regolamento procedurale per periti – www.waren-verein.de), ad eccezione del § 5 delle suddette Condizioni commerciali, che viene sostituito dalla seguente clausola “Responsabilità e risarcimento danni”:



RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI


1.Per i danni subiti dal cliente rispondiamo solo in caso di dolo o colpa grave, salvo che tali danni derivino dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale, la cui osservanza consente la corretta esecuzione del contratto e sulla quale il cliente può legittimamente fare affidamento (“obbligo cardinale”). In caso di colpa lieve, la nostra responsabilità è limitata ai danni tipici e prevedibili al momento della conclusione del contratto. In particolare, in tali casi non rispondiamo per i mancati guadagni del cliente o per danni indiretti prevedibili. Le suddette disposizioni si applicano anche in caso di colpa dei nostri rappresentanti legali o ausiliari.

2.Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano nei casi in cui la responsabilità sia obbligatoria per legge, ad esempio ai sensi dei §§ 1 e 4 della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Produkthaftungsgesetz), in caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, oppure qualora vengano fatti valere nei nostri confronti diritti al risarcimento per l’assenza di una qualità garantita ai sensi del § 443 BGB o per vizio dolosamente occultato.

3.Nella misura in cui la responsabilità sia esclusa o limitata, ciò vale anche a favore dei nostri rappresentanti legali e ausiliari nel caso di un’eventuale richiesta diretta da parte del cliente.